Come richiedere il contributo – Per ottenere il bonus si deve compilare elettronicamente l’istanza tramite il canale telematico Entratel/Fisconline o entrando nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente può avvalersi degli intermediari. Si può accede alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi). Qui le specifiche tecniche per l’invio. E qui le istruzioni per la compilazione.
A chi spetta il bonus – Alle imprese, partite Iva o ai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. Sono esclusi i professionisti iscritti alle Casse degli Ordini privatizzati, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, gli enti pubblici e i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori (i 600 euro) introdotti dal Cura Italia.
I requisiti per ottenere il bonus – Primo: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Secondo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Con due eccezioni: il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato se l’attività è iniziata dall’1 gennaio 2019 e per tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da sisma, alluvione, crollo strutturale, ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.
Come si calcola il contributo – Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il bonus è escluso da tassazione – sia dalle imposte sui redditi, sia dall’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.